Ricorso   del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso
la  quale  ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12 Roma, nei
confronti  della  Regione  Marche,  in  persona del presidente della,
giunta   regionale,   per   la   dichiarazione  della  illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione  Marche 11 dicembre 2001
n. 32,  sistema regionale di protezione civile negli artt. 3. 3, 4.1.
a,  4.2.  d,  5.1,  7.1,  9.5,  12.1. e, (B.V.R. Marche n. 146 del 20
dicembre 2001).
    La  disciplina  della protezione civile rientra nella sfera della
legislazione  concorrente  ai  sensi dell'art. 117 terzo comma Cost.,
con   conseguenti   limiti   della  potesta'  legislativa  regionale,
vincolata   al   rispetto   dei  principi  fondamentali  posti  della
legislazione statale.
    La  legge  regionale  che  si impugna ha, invece, superato questi
limiti  incorrendo  cosi'  in illegittimita' costituzionale. Infatti,
con  la  legge in esame, la Regione Marche ha disciplinato il sistema
regionale  di  protezione  civile,  organizzando  sia  l'attivita' di
previsione e di prevenzione dei rischi per gli eventi calamitosi, sia
per  l'attivita'  di  soccorso e il superamento delle emergenze senza
peraltro   rispettare   gli   indirizzi   nazionali   ed  i  principi
fondamentali posti della legislazione statale.
    In  particolare  si  pongono in evidenza i seguenti eccessi dalla
competenza.
    1.-  Nell'articolo  3, comma 3 il riferimento generico a tutte le
attivita' di protezione civile che costituiscono il sistema regionale
di  protezione  civile,  definite  dall'articolo 1 della stessa legge
regionale,   determina  il  superamento  della  sfera  di  competenza
regionale stabilito nell'articolo 108, comma 1, lett. a) numero 2 del
decreto  legislativo  31  marzo  1998  n. 112,  laddove consente alle
regioni di avvalersi del corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre
tale  possibilita' e' prevista soltanto per gli interventi urgenti di
cui  all'articolo  2, comma 1, lett, b) della legge 24 febbraio 1992,
n. 225  (eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per
loro  natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu'
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria).
    2.-  Nell'art,  4,  comma  1,  lett. a) si dispone che la regione
possa   esplicare   le  proprie  funzioni  per  la  previsione  e  la
prevenzione  delle  varie  ipotesi di rischio senza l'indicazione che
detta  funzione  debba  essere  svolta  "sulla  base  degli indirizzi
nazionali",  cosi'  come  previsto  dall'art. 108, comma 1, lett. a),
punto 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
    3.-  Nell'art.  4, comma 2 lett. d), non essendo stato delimitato
l'ambito  di competenza regionale per la formulazione degli indirizzi
relativi  alla  predisposizione  dei  piani  comunali,  provinciali e
speciali  di  previsione,  prevenzione  ed  emergenza  si  rileva  un
contrasto  con l'articolo 108, comma 1, lett. a) numero 3 del decreto
legislativo n. 112/1998, che invece stabilisce la possibilita' per la
regione  di dare tali indirizzi solo nel caso degli eventi calamitosi
di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 225/1992.
    4.-  Nell'art.  5,  comma  1, ultimo periodo, manca la essenziale
precisazione  che  i  piani  regionali  devono essere predisposti nel
rispetto degli indirizzi nazionali, cosi' come previsto dall'art, 108
del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
    5.- Nell'art. 7, comma 1, il potere conferito al Presidente della
giunta  regionale,  di  individuare le strutture che, anche in deroga
all'ordinario  assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per
lo   svolgimento   degli   interventi  necessari  in  caso  di  crisi
determinate  dalla  imminenza  o  dal venficarsi di eventi calamitosi
eccede  la  competenza  regionale  in  quanto  i poteri derogatori in
materia  di  protezione  civile  rientrano nella competenza statale e
possono essere attribuiti al presidente della giunta regionale solo a
seguito   di   apposita   ordinanza   ministeriale,   previa  formale
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  con  D.P.C.M.,  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge n. 225/1992;
    6.-  La  norma di cui all'articolo 9, comma 3, eccede i limiti di
competenza  demandati  alla regione. in quanto impone in capo a tutte
le   amministrazioni   pubbliche  (quindi  anche  a  quelle  statali)
l'obbligo  di  comunicare dati alla struttura regionale di protezione
civile,  senza specificarne la tipologia e senza alcun riferimento al
rispetto alla normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675.
    7.  - I compiti affidati alle province dall'articolo 12, comma 1,
lettera e) relativamente all'attuazione degli interventi urgenti, nei
casi  di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi
calamitosi  dovrebbero  essere  riferiti  soltanto agli eventi di cui
all'articolo  2,  comma  1, lettera b) della legge n. 225/1992. Nella
norma manca peraltro, tale specifica limitazione.