Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12 Roma, nei confronti della Regione Marche, in persona del presidente della, giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001 n. 32, sistema regionale di protezione civile negli artt. 3. 3, 4.1. a, 4.2. d, 5.1, 7.1, 9.5, 12.1. e, (B.V.R. Marche n. 146 del 20 dicembre 2001). La disciplina della protezione civile rientra nella sfera della legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 terzo comma Cost., con conseguenti limiti della potesta' legislativa regionale, vincolata al rispetto dei principi fondamentali posti della legislazione statale. La legge regionale che si impugna ha, invece, superato questi limiti incorrendo cosi' in illegittimita' costituzionale. Infatti, con la legge in esame, la Regione Marche ha disciplinato il sistema regionale di protezione civile, organizzando sia l'attivita' di previsione e di prevenzione dei rischi per gli eventi calamitosi, sia per l'attivita' di soccorso e il superamento delle emergenze senza peraltro rispettare gli indirizzi nazionali ed i principi fondamentali posti della legislazione statale. In particolare si pongono in evidenza i seguenti eccessi dalla competenza. 1.- Nell'articolo 3, comma 3 il riferimento generico a tutte le attivita' di protezione civile che costituiscono il sistema regionale di protezione civile, definite dall'articolo 1 della stessa legge regionale, determina il superamento della sfera di competenza regionale stabilito nell'articolo 108, comma 1, lett. a) numero 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, laddove consente alle regioni di avvalersi del corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre tale possibilita' e' prevista soltanto per gli interventi urgenti di cui all'articolo 2, comma 1, lett, b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria). 2.- Nell'art, 4, comma 1, lett. a) si dispone che la regione possa esplicare le proprie funzioni per la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio senza l'indicazione che detta funzione debba essere svolta "sulla base degli indirizzi nazionali", cosi' come previsto dall'art. 108, comma 1, lett. a), punto 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. 3.- Nell'art. 4, comma 2 lett. d), non essendo stato delimitato l'ambito di competenza regionale per la formulazione degli indirizzi relativi alla predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali di previsione, prevenzione ed emergenza si rileva un contrasto con l'articolo 108, comma 1, lett. a) numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, che invece stabilisce la possibilita' per la regione di dare tali indirizzi solo nel caso degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 225/1992. 4.- Nell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, manca la essenziale precisazione che i piani regionali devono essere predisposti nel rispetto degli indirizzi nazionali, cosi' come previsto dall'art, 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112; 5.- Nell'art. 7, comma 1, il potere conferito al Presidente della giunta regionale, di individuare le strutture che, anche in deroga all'ordinario assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli interventi necessari in caso di crisi determinate dalla imminenza o dal venficarsi di eventi calamitosi eccede la competenza regionale in quanto i poteri derogatori in materia di protezione civile rientrano nella competenza statale e possono essere attribuiti al presidente della giunta regionale solo a seguito di apposita ordinanza ministeriale, previa formale dichiarazione dello stato di emergenza con D.P.C.M., ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225/1992; 6.- La norma di cui all'articolo 9, comma 3, eccede i limiti di competenza demandati alla regione. in quanto impone in capo a tutte le amministrazioni pubbliche (quindi anche a quelle statali) l'obbligo di comunicare dati alla struttura regionale di protezione civile, senza specificarne la tipologia e senza alcun riferimento al rispetto alla normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675. 7. - I compiti affidati alle province dall'articolo 12, comma 1, lettera e) relativamente all'attuazione degli interventi urgenti, nei casi di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi dovrebbero essere riferiti soltanto agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992. Nella norma manca peraltro, tale specifica limitazione.